Farmacia dei Servizi

Servizi in farmacia, Il TAR Sicilia conferma legittimità delle prestazioni erogate dal farmacista

Dopo la sperimentazione e la risposta positiva da parte dei cittadini, la consacrazione della Farmacia dei Servizi è arrivata anche dai rappresentanti di Governo.
Un endorsement che ha procurato più di qualche mal di pancia fra le associazioni di categoria a sostegno di laboratori e centri diagnostici.
A placare gli animi e probabilmente a tracciare un percorso preciso in ambito giuridico, ci ha pensato il TAR Sicilia, a seguito del ricorso presentato da alcuni ambulatori, poliambulatori e laboratori d’analisi, per l’esecuzione dei servizi da parte delle farmacie territoriali.
In estrema sintesi il Tribunale Amministrativo siciliano ha sì accolto le istanze di sospensiva dei ricorrenti, ma limitatamente all’utilizzo – da parte delle farmacie – di locali esterni per eseguire prestazioni richieste dall’amministrazione regionale siciliana.

L’ha invece decisamente negata per l’esecuzione di tutti i servizi nei locali interni della farmacia, in piena coerenza con quanto disposto dal Decreto Legislativo 153/2009.

L’effetto della pronuncia del TAR Sicilia– come spiega Federfarma– è quindi facilmente riassumibile: le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della c.d. “farmacia dei servizi”, così come richiesti dalla Regione Siciliana per intercettare le esigenze di salute della popolazione e come previsto dal decreto legislativo 153/2009 (dalle analisi di prima istanza all’elettrocardiogramma, dall’holter pressorio all’holter cardiaco, dalla spirometria ai prelievi di sangue capillare).
Quelle stesse farmacie potranno continuare ad eseguire le vaccinazioni e i test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in “aree, locali o strutture esterni, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza” come testualmente stabilisce la Legge (art. 1, comma 2, lettera e-quater del Decreto legislativo 153/2009).

Una decisione chiara e inequivocabile- continua Federfarma– a totale confutazione di ogni diversa e fuorviante interpretazione delle decisioni del TAR Sicilia.
Si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.Lgs. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi a carico del SSN, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi”.

Una sentenza che ha ribadito come farmacie e laboratori/ambulatori, rispondano a regole completamente diverse. Le prime sono soggetti convenzionati con il SSN e soggiacciono al controllo delle ASL (ex Legge 833/1978 e ss.mm.ii.) mentre i secondi sono “privati accreditati” e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi.

Piena soddisfazione anche da parte del presidente della FOFI Andrea Mandelli.
“Si riafferma, la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in aree esterne alla farmacia, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e riservatezza degli utenti.
Nessun fraintendimento, dunque – continua Mandelli- rispetto alla legittimità e al valore dei servizi erogati dai farmacisti di comunità a favore dei cittadini, che muovono dall’esigenza prioritaria di potenziare la sanità sul territorio per garantire il massimo livello di efficienza e capillarità nell’accesso alle prestazioni sanitarie, e di rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie, due fattori chiave per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per la sostenibilità del servizio sanitario”.